REGOLAMENTO ORGINALE 1965
1)
La studentessa universitaria, a qualunque titolo ammessa come alunna
nel Collegio, si impegna a collaborare lealmente al buon andamento del
convitto, tenendo una condotta irreprensibile nell' interno del
Collegio e fuori, attendendo con zelo agli studi presso l’Università di
Pavia e osservando con diligenza il presente regolamento. Mancanze e
negligenze importano l'applicazione di provvedimenti disciplinari:
ammonizione, sospensione temporanea, espulsione definitiva.
2)
L' alunna entrando in Collegio versa alla Segretaria - Economa un
deposito cauzionale, annualmente fissato, destinato a costituire un
fondo speciale per risarcimento di eventuali danni o guasti. Le alunne
risponderanno collettivamente dei danni di cui non si rintraccino le
responsabili. Il deposito dovrà essere reintegrato dall’alunna allorché
si esaurisca perché incamerato a risarcimento di danni: esso, o il
residuo di esso, sarà restituito al termine della permanenza in
Collegio.
3)
All’alunna che entra in collegio viene assegnata una camera e fatto
firmare un verbale di consegna degli oggetti in essa contenuti.
L’alunna é personalmente responsabile della propria camera e di quanto
avviene in essa e dovrà dare immediata comunicazione al Rettorato dei
guasti o danni che essa stessa vi arrecasse o che comunque vi si
verificassero.
4) E’
vietato l’uso di stufe, fornelli e altri apparecchi elettrici. II
consumo dell’energia illuminante deve essere limitato al necessario, e
si deve evitare di tener accese due lampade contemporaneamente. Coloro
che trasgrediranno questa norma, rifonderanno, dal loro deposito
cauzionale, il consumo e gli eventuali danni arrecati all’impianto, e
saranno passibili di provvedimenti disciplinari.
5) L’alunna
deve portare con sé la biancheria da camera: asciugamani, lenzuola,
federe, di cui curerà periodicamente la lavatura e la stiratura; potrà
portare anche, se crede, coperte in aggiunta alle due fornite dal
Collegio. Si consiglia di portare inoltre un tappeto per il tavolo e
una lampada da tavolo.
6)
Il Collegio non assume responsabilità per gli oggetti che la
studentessa tiene nella propria camera; si consiglia di tenere gli
oggetti di valore in mobili o in valigie chiuse, oppure di depositarli
presso la Segretaria del Collegio.
7)
Ogni alunna ha diritto di poter studiare con tranquillità. Sono perciò
vietati in ogni momento del giorno, e specialmente della notte,
schiamazzi e gesti che possano turbare la tranquillità del convitto. Le
eventuali disturbatrici sono passibili di provvedimenti disciplinari.
8)
Le sale di lettura e di trattenimento sono a disposizione delle
studentesse fino alle ore 23. Dopo tale ora le studentesse devono
ritirarsi ciascuna nella propria camera e nel Collegio deve regnare il
più assoluto silenzio.
9) L’alunna
deve normalmente rientrare in convitto prima delle ore 23. L’eventuale
rientro dopo detta ora deve essere autorizzato preventivamente dalla
Rettrice.
10) Le
persone estranee che chiedano di conferire con le alunne sono
trattenute in apposito locale di ricevimento presso la portineria.
L’alunna può introdurre nel convitto una compagna di studio non oltre
le ore 19, sempre che ne ottenga il permesso dal Rettorato; alle ore 19
ogni estranea deve lasciare il convitto.
11) La
mensa del Collegio funziona dal giorno dell’inaugurazione dell’anno
accademico o dell’inizio delle lezioni, se l’inaugurazione dovesse
essere ritardata, sino alla fine del mese di luglio. Il funzionamento
rimarrà sospeso durante alcuni giorni per le vacanze di Natale – Capo
d’anno e di Pasqua.
12) L'alunna
ha diritto al seguente vitto: a colazione (ore 7,30 — 9), caffè e
latte con pane burro e marmellata; a pranzo(ore 12,30 —13,30) e a cena
(ore 19,30 — 20,30), minestra asciutta o in brodo, piatto guarnito,
frutta o formaggio, un quinto di litro di vino. Quotidianamente l'
alunna deve indicare i piatti preferiti per il giorno seguente
scegliendoli dall’apposita lista.
13) L’alunna
ammessa a posto gratuito o con presalario deve superare entro la
sessione estiva la maggior parte degli esami consigliati dalla
rispettiva Facoltà, ed entro il mese di ottobre tutti gli esami
residui. Deve altresì riportare in tutti gli esami, a qualsiasi titolo
sostenuti durante l’anno accademico, la media di almeno 27/30, e in
ciascuno di detti esami votazione non inferiore a 24/30. Solo l’alunna
che ottemperi a queste condizioni può essere confermata per l’anno
seguente. L’alunna che in un esame non consegua la votazione minima
prescritta decade dall’alunnato e dal diritto di permanere in Collegio.
14) L’alunna denuncerà al Rettorato l' esito di ogni esame il giorno stesso in cui lo avrà sostenuto.
15)
L’alunna ammessa a pagamento, la quale lasci o debba lasciare
temporaneamente o permanentemente il Collegio, non ha diritto al
rimborso delle somme versate (escluso il deposito cauzionale o il
residuo di esso) salvo giustificato motivo.
16) L’alunna lascerà normalmente il convitto al termine degli esami da lei sostenuti nella sessione estiva.
17) L’alunna
a qualunque titolo ammessa e ottemperante al presente regolamento
potrà occupare una camera, assegnata dalla Rettrice, anche nel mese di
ottobre dell'anno accademico per il quale é stata ammessa al Collegio,
allo scopo di sostenere gli esami.
18)
L’alunna é tenuta a conformarsi ad ogni disposizione che la Rettrice
dovesse impartire per l’ordine e la tranquillità del Collegio.
Pavia, Novembre 1965
LA RETTRICE
Prof. ENRICA MALCOVATI