Regolamento Originale - Ex Alunne Castiglioni

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Il Collegio

REGOLAMENTO ORGINALE 1965


1) La studentessa  universitaria, a qualunque titolo ammessa come alunna nel Collegio, si  impegna a collaborare lealmente al buon andamento del convitto, tenendo  una condotta irreprensibile nell' interno del Collegio e fuori,  attendendo con zelo agli studi presso l’Università di Pavia e osservando  con diligenza il presente regolamento. Mancanze e negligenze importano  l'applicazione di provvedimenti disciplinari: ammonizione, sospensione  temporanea, espulsione definitiva.
 
2) L' alunna entrando  in Collegio versa alla Segretaria - Economa un deposito cauzionale,  annualmente fissato, destinato a costituire un fondo speciale per  risarcimento di eventuali danni o guasti. Le alunne risponderanno  collettivamente dei danni di cui non si rintraccino le responsabili. Il  deposito dovrà essere reintegrato dall’alunna allorché si esaurisca  perché incamerato a risarcimento di danni: esso, o il residuo di esso,  sarà restituito al termine della permanenza in Collegio.
 
3) All’alunna che entra in collegio viene assegnata  una camera e fatto firmare un verbale di consegna degli oggetti in essa  contenuti. L’alunna é personalmente responsabile della propria camera e  di quanto avviene in essa e dovrà dare immediata comunicazione al  Rettorato dei guasti o danni che essa stessa vi arrecasse o che comunque  vi si verificassero.

4) E’ vietato l’uso di stufe, fornelli e altri  apparecchi elettrici. II consumo dell’energia illuminante deve essere  limitato al necessario, e si deve evitare di tener accese due lampade  contemporaneamente. Coloro che trasgrediranno questa norma,  rifonderanno, dal loro deposito cauzionale, il consumo e gli eventuali  danni arrecati all’impianto, e saranno passibili di provvedimenti  disciplinari.

5) L’alunna deve portare con sé la biancheria da  camera: asciugamani, lenzuola, federe, di cui curerà periodicamente la  lavatura e la stiratura; potrà portare anche, se crede, coperte in  aggiunta alle due fornite dal Collegio. Si consiglia di portare inoltre  un tappeto per il tavolo e una lampada da tavolo.

6) Il Collegio non assume responsabilità per gli  oggetti che la studentessa tiene nella propria camera; si consiglia di  tenere gli oggetti di valore in mobili o in valigie chiuse, oppure di  depositarli presso la Segretaria del Collegio.

7) Ogni alunna ha diritto di poter studiare con  tranquillità. Sono perciò vietati in ogni momento del giorno, e  specialmente della notte, schiamazzi e gesti che possano turbare la  tranquillità del convitto. Le eventuali disturbatrici sono passibili di provvedimenti disciplinari.

8) Le sale di lettura e di trattenimento sono a  disposizione delle studentesse fino alle ore 23. Dopo tale ora le  studentesse devono ritirarsi ciascuna nella propria camera e nel  Collegio deve regnare il più assoluto silenzio.

9) L’alunna deve normalmente rientrare in convitto  prima delle ore 23. L’eventuale rientro dopo detta ora deve essere  autorizzato preventivamente dalla Rettrice.

10) Le persone estranee che chiedano di conferire  con le alunne sono trattenute in apposito locale di ricevimento presso  la portineria. L’alunna può introdurre nel convitto una compagna di  studio non oltre le ore 19, sempre che ne ottenga il permesso dal  Rettorato; alle ore 19 ogni estranea deve lasciare il convitto.

11) La mensa del Collegio funziona dal giorno  dell’inaugurazione dell’anno accademico o dell’inizio delle lezioni, se  l’inaugurazione dovesse essere ritardata, sino alla fine del mese di  luglio. Il funzionamento rimarrà sospeso durante alcuni giorni per le  vacanze di Natale – Capo d’anno e di Pasqua.

12) L'alunna ha diritto al seguente vitto: a  colazione (ore 7,30 — 9), caffè e latte con pane burro e marmellata; a  pranzo(ore 12,30 —13,30) e a cena (ore 19,30 — 20,30), minestra asciutta  o in brodo, piatto guarnito, frutta o formaggio, un quinto di litro di  vino. Quotidianamente l' alunna deve indicare i piatti preferiti per il  giorno seguente scegliendoli dall’apposita lista.

13) L’alunna ammessa a posto gratuito o con  presalario deve superare entro la sessione estiva la maggior parte degli  esami consigliati dalla rispettiva Facoltà, ed entro il mese di ottobre  tutti gli esami residui. Deve altresì riportare in tutti gli esami, a  qualsiasi titolo sostenuti durante l’anno accademico, la media di almeno  27/30, e in ciascuno di detti esami votazione non inferiore a 24/30.  Solo l’alunna che ottemperi a queste condizioni può essere confermata  per l’anno seguente. L’alunna che in un esame non consegua la votazione  minima prescritta decade dall’alunnato e dal diritto di permanere in  Collegio.

14) L’alunna denuncerà al Rettorato l' esito di ogni esame il giorno stesso in cui lo avrà sostenuto.

15) L’alunna ammessa a pagamento, la quale lasci o  debba lasciare temporaneamente o permanentemente il Collegio, non ha  diritto al rimborso delle somme versate (escluso il deposito cauzionale o  il residuo di esso) salvo giustificato motivo.

16) L’alunna lascerà normalmente il convitto al termine degli esami da lei sostenuti nella sessione estiva.

17) L’alunna a qualunque titolo ammessa e  ottemperante al presente regolamento potrà occupare una camera,  assegnata dalla Rettrice, anche nel mese di ottobre dell'anno accademico  per il quale é stata ammessa al Collegio, allo scopo di sostenere gli  esami.

18) L’alunna é tenuta a conformarsi ad ogni  disposizione che la Rettrice dovesse impartire per l’ordine e la  tranquillità del Collegio.
Pavia, Novembre 1965
LA RETTRICE
Prof. ENRICA MALCOVATI


 
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